Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 17, comma 1, lettera

g), della legge, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 103, comma 1, lettere a), b) e d), sono posseduti in misura non inferiore al 60 per cento dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non sono richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.

Art. 103 - Requisiti di partecipazione

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti con riguardo

a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 87, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta

b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 87, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 87, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli articoli 88 e 89.

Art. 104 - Licitazione privata

1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo 100, comma 1, lettere da a) ad n) e lettera q), nonchè dall'articolo 103, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 118, comma 2.

2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.

3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, Geniodife determina se ricorrano le condizioni per procedere a nuova gara, modificando le relative condizioni, ovvero proseguire nel procedimento avviato.

4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito e per i restanti tramite sorteggio pubblico.

5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.

6. Nei successivi tre giorni è comunicato formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato.

Art. 105 - Lettera di invito

1. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando. In caso di procedura d'urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.

2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese dell'Amministrazione.

3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.

Art. 106 - Pubblico incanto

1. Quando si ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara saranno inseriti gli elementi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da a) a

g), m), n) e q), e all'articolo 103, commi 1 e 3, nonchè gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

Art. 107 - Verifiche

1. Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, sono verificate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge per quanto compatibili. Si procede, altresì, alla verifica prevista dall'articolo 101, comma 6.

Art. 108 - Disposizioni generali

1. I servizi di cui all'articolo 87 connessi a lavori classificati come definiti all'articolo 2, comma 12, ai sensi dell'articolo 33 della legge, sono affidati, nel rispetto di quanto previsto al Capo IV fatte salve le procedure e le forme di pubblicità dei bandi indicate nell'articolo 122 in rapporto al livello di segretezza attribuito.

2. Geniodife può parzializzare gli incarichi da affidare, ai sensi della riduzione del livello di segretezza connesso al singolo incarico; in tal caso l'assuntore di un incarico parziale non può concorrere all'affidamento nè, a qualsiasi titolo, all'espletamento di altri incarichi inerenti allo stesso progetto.

Art. 109 - Requisiti di partecipazione

1. I concorrenti all'affidamento dei servizi di cui all'articolo 87, comma 2, nei casi previsti dall'articolo 108, devono dimostrare di possedere, secondo le modalità indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, valido requisito di sicurezza, rilasciato dall'Autorità nazionale per la sicurezza, idoneo per livello alla classifica dell'opera da progettare.

Art. 110 - Disposizioni preliminari

1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento per la progettazione dell'attestazione del direttore dei lavori in merito

a) alla accessibilità delle aeree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti dei lavori del Genio militare è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

4. L'iter per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione d'urgenza deve essere concluso prima della stipula del contratto.

Art. 111 -Categorie di opere generali e specializzate, strutture, impianti e opere speciali

1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.

2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte.

3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.

4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all'articolo 112, comma 3

a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico

b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia

c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto

d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione

e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili

f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali

g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi

h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi

i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appog gio, i ritegni antisismici

l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati pro dotti industrialmente

m) l'armamento ferroviario

n) gli impianti di potabilizzazione

o) la bonifica da ordigni bellici

p) le strutture protette

q) realizzazione, gestione e manutenzione di oleodotti.

5. Il sistema di realizzazione delle suddette opere ricade nella fattispecie di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge.

6. Le bonifiche di cui alle lettere h) ed o), sono disciplinate da apposite istruzioni tecnico-amministrative emanate, con decreto del Ministro della difesa su proposta di Geniodife.

Art. 112 - Condizione per la partecipazione alle gare

1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento.

2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonchè tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera e il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.

3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2, sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

 

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